Art. 3.
(Estensione dei benefìci relativi al congedo di maternità e al congedo parentale alle lavoratrici a progetto).

      1. A decorrere dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i benefìci previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge sono estesi anche alle lavoratrici madri iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie.